La legge 1441 punta alla progressiva diffusione e utilizzo dei defibrillatori (semiautomatici e automatici) in ambienti extra-ospedalieri e ne impone l’obbligo per la Pubblica Amministrazione e nel settore dei trasporti.
Il video sottostante, stato realizzato da Emd112® e PVS SpA, azienda partner, leader in Italia e Europa nella realizzazione di sistemi e prodotti per la rianimazione, il pronto soccorso aziendale e l’emergenza.
Il video spiega in modo estremamente semplice tutto quello che c’è da sapere sul DDL1441.
L’installazione dei defibrillatori è obbligatoria per:
L’obbligo dei defibrillatori per le Società e Associazioni Sportive è già in vigore da alcuni anni (Decreto Balduzzi).
I defibrillatori saranno posizionati all’interno di teche ad accesso pubblico 24 ore su 24.
Le teche saranno appositamente segnalate con cartelli DAE con testi bianco su sfondo verde, e opportunamente segnalati per essere facilmente individuati nell’area circostante.
I DAE saranno registrati presso le Centrali Operative di Emergenza/Urgenza sanitaria per una tempestiva localizzazione.
In caso di chiamata alla Centrale Operativa per un evento di arresto cardiaco, l’operatore del 112 (o 118) fornirà istruzioni sull’utilizzo del defibrillatore in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.
Inoltre, gli enti territoriali potranno incentivare l’installazione dei defibrillatori, attraverso misure che ne favoriscano l’installazione nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.
E’ importante sapere che chiunque può utilizzare usare i DAE, anche coloro che non hanno svolto nessun corso BLSD o di primo soccorso, ed anche sono non hanno mai visto un dispositivo.
Al soccorritore verrà applicato l’articolo 54 del codice penale al prestatore di servizio, che prevede lo stato di necessità, sollevandolo da qualsiasi responsabilità per aver prestato soccorso in caso di emergenza.
Di seguito il testo relativo all’art. 54 c.p.:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo“.
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Fonti:
DDL1441 sul sito del Senato (PDF)
Bozza provvisoria testo approvato (con alcune correzioni) sul sito del Senato (PDF)
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